Iscrizione al VIES con rilevanza solo formale per il passato
La Cassazione conferma la propria giurisprudenza ma non analizza gli effetti dei «quick fixes»
Con una serie di recenti sentenze pubblicate a distanza ravvicinata (Cass. nn. 3589/2020; 4662/2020 e 4398/2020), la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’iscrizione al VIES dell’acquirente Ue, confermandone la rilevanza solo formale, nel caso di contestazione a carico del fornitore circa l’applicazione del regime IVA di non imponibilità sulle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL 331/93.
In particolare, per quanto riguarda le decisioni nn. 4662/2020 e 4398/2020 le fattispecie sono accomunate dal fatto che l’Amministrazione sosteneva l’esclusione dalla non imponibilità focalizzandosi sulla partita IVA del cessionario Ue, invalida o cessata, quantunque nel corso di ciascuna causa le ricorrenti avessero allegato e dimostrato l’effettività
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