Esportazioni sulla base del momento di partenza della nave
La valutazione deve essere fatta in concreto con un giudizio ex ante all’atto della fornitura
Lo status di “nave in partenza” di cui all’art. 254, comma 1 del DPR 43/73 (TULD) deve sempre essere valutato in concreto, effettuando una valutazione oggettiva ex ante con riguardo alla situazione esistente al momento della fornitura delle provviste di bordo.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 5482/2020, ha confermato gli inviti di pagamento nei confronti di una società esercente deposito fiscale di prodotti energetici, la quale aveva effettuato rifornimenti di gasolio per propulsione a una nave extra-Ue ormeggiata in Italia sottoposta a sequestro conservativo.
Le operazioni di bunkeraggio, infatti, erano state realizzate in regime di esenzione d’imposta, sull’assunto secondo cui il natante doveva essere considerato ...
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