Gestione del lavoro domestico nell’emergenza con gli strumenti ordinari
L’attività di colf, baby sitter e badanti può proseguire, ma mancano ammortizzatori sociali per gestire il rapporto in caso di sospensione
IL DPCM 22 marzo 2020 consente la prosecuzione, tra le altre, anche delle attività di lavoro domestico, individuandole con il relativo codice ATECO 97 tra quelle elencate nell’allegato al provvedimento.
Di conseguenza, se durante il periodo di emergenza il rapporto di lavoro domestico prosegue regolarmente, per rendere la prestazione il collaboratore potrà spostarsi dalla propria residenza per raggiungere il luogo di lavoro, compilando la prevista autocertificazione, in cui dare atto che lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’art 1 del DPCM 8 marzo 2020, ora estese all’intero territorio nazionale.
Evidenti ragioni di cautela dal punto di vista sanitario possono, però, indurre i datori di lavoro domestico a non
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