Diverso trattamento tra affini e parenti per l’imposta sulle donazioni legittimo
La Corte Costituzionale ammette la disomogeneità di trattamento, dichiarando che non viene meno al principio di eguaglianza
Il nostro ordinamento tratta da sempre con sospetto i negozi giuridici a titolo gratuito, atti derogano al popolare proverbio “nessuno fa niente per niente”.
Nella categoria dei negozi a titolo gratuito, l’esempio paradigmatico è la donazione, definita dall’art. 769 c.c. come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Emerge immediatamente la struttura caratterizzante il contratto in parola e i suoi elementi essenziali: lo spirito di liberalità (c.d. animus donandi) e l’arricchimento (ossia l’incremento patrimoniale del donatario), cui corrisponde l’impoverimento del donante.
Proprio per indurre il donante a “riflettere” ...
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