Soci paritetici alla roulette russa
La Corte d’Appello di Roma conferma la legittimità della clausola, anche parasociale, di «russian roulette»
La Corte d’Appello di Roma, nella sentenza n. 782 del 3 febbraio scorso, ha confermato la sentenza n. 19708/2017 con la quale il Tribunale capitolino aveva riconosciuto la validità di una clausola di “russian roulette” contenuta in un patto parasociale; clausola che, in genere, senza prevedere criteri da seguire per la valutazione delle partecipazioni, in caso di conflitti o stalli non altrimenti risolvibili (trigger events) in società paritetiche, riconosce a uno o a entrambi i soci la facoltà di rivolgere un’offerta di acquisto all’altro socio, comunicando il valore che attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente, il prezzo a cui è disponibile ad acquistare. L’altro socio può accettare l’offerta
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