Obbligo di diligenza del professionista sulla fattibilità del piano di concordato
Il professionista deve rilevare anche l’incongruenza della perizia di stima
Il professionista che, nonostante le rilevanti criticità del piano che ne inficiano la fattibilità tecnico-giuridica e la sostenibilità economica, presenti una domanda di concordato preventivo, non può insinuare al passivo del fallimento –successivamente aperto per inammissibilità della domanda di concordato – il credito maturato a titolo di compenso per le attività poste in essere.
Con tale soluzione, il Tribunale di Monza 10 marzo 2020, ha rimarcato che gli obblighi di diligenza del professionista ricomprendono anche i doveri di dissuasione e di corretta informazione del cliente, al quale deve essere rappresentata anche l’opportunità di rinunciare alla domanda quando è probabile il suo esito sfavorevole.
Nel caso di specie, veniva escluso dal passivo fallimentare il credito del professionista ...
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