Proroga degli adempimenti nella transazione fiscale
Restano esclusi i pagamenti per l’adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione
Con la circolare n. 11/2020, l’Agenzia delle Entrate affronta, tra gli altri, anche il tema dell’applicabilità dell’art. 9 del DL 23/2020 (c.d. decreto liquidità) alle scadenze delle rate degli atti di transazione fiscale.
Per l’Agenzia, le scadenze dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di trattamento ex art. 182-ter del RD 267/42, che ricadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, devono ritenersi prorogate di 6 mesi. Restano esclusi, invece, i pagamenti derivanti dall’adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazioni bis e ter), soggetta a regole e scadenze diverse.
L’art. 9 comma 1 del DL 23/2020 proroga di 6 mesi i termini per l’adempimento dei concordati ...
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