Criticità per l’imposta sui manufatti in plastica
Ieri Assonime, in collaborazione con la Federazione Gomma e Plastica, ha reso noto un approfondimento in merito all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, contraddistinti con l’acronimo MACSI (c.d. “plastic tax”), istituita dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019).
Le caratteristiche del nuovo tributo sono tipiche dell’accisa: esso si aggiunge all’IVA – che costituisce l’imposta generale sui consumi – e anzi concorre alla formazione della sua base imponibile determinando una tassazione “a cascata” di tali prodotti. Tuttavia, la disciplina applicabile non è quella generale delle accise armonizzate, ma è formulata autonomamente dalla legge di bilancio 2020.
La disciplina richiede l’emanazione di un provvedimento attuativo, entro il mese di maggio 2020.
Tra gli aspetti critici che si pongono in merito alla nuova imposta, la nota di approfondimento di Assonime evidenzia la compatibilità della nuova imposta rispetto al sistema comune dell’IVA e alla disciplina armonizzata delle accise (si veda anche “Materiali in plastica a rischio doppia imposizione” del 19 febbraio 2020).
In particolare, le direttive comunitarie in materia di IVA e accise non consentirebbero agli Stati membri dell’Ue l’istituzione di tributi non armonizzati che prevedano adempimenti o formalità connesse con il passaggio di frontiere.
Assonime evidenzia che le disposizioni vigenti non sembrano comportare formalità di questo tipo, ma rammenta che, in sede di attuazione della disciplina, potrebbe risultare impossibile rispettare il divieto di imporre formalità connesse al passaggio di frontiere se si osserva che il presupposto del nuovo tributo è connesso al consumo nel territorio dello Stato e che, quindi, i trasferimenti dei manufatti in plastica dall’Italia a un altro Stato (e viceversa) diventano rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Tra le altre criticità rilevate nel documento di Assonime, c’è il fatto che il tributo si caratterizza per avere una misura molto elevata in rapporto al costo industriale dei prodotti che ne sono colpiti. Ciò è frequente nelle accise. Tuttavia, mentre il sistema delle accise prevede un regime di sospensione che consente la circolazione dei prodotti senza applicazione dell’imposta, il nuovo tributo sulla plastica non si caratterizza per un regime sospensivo di natura analoga. La conseguenza è che il prodotto in plastica si considera comunque immesso in consumo e, quindi, soggetto a imposta, se è ceduto nel territorio dello Stato, fatto salvo il diritto al rimborso nel caso di invio in altro Stato dell’Ue o al di fuori dell’Ue.
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