Contribuzione da CCNL e sospensione degli obblighi contributivi COVID-19 al vaglio dell’INPS
Con il messaggio n. 1946, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni in merito al versamento di contributi previsti dai CCNL, in presenza della sospensione degli obblighi contributivi stabilita dai DL 9/2020, 18/2020 e 23/2020.
Si ricorda, infatti, che le aziende utilizzano le dichiarazioni UniEmens non solo per versare i contributi previdenziali e assistenziali, bensì anche quelli derivanti da norme contrattuali previste dai CCNL applicati.
In particolare, ogni azienda che effettua tali versamenti indica nell’elemento “CodAssociazione” dell’elemento “ContribAssistenzaContrattuale” il codice riferito al CCNL applicato e valorizza il relativo elemento “ImportoContributo” indicando l’importo complessivo dei contributi contrattuali in questione da versare nel mese. Sulla base delle predette informazioni, l’INPS provvede poi al trasferimento delle somme ai destinatari individuati dai vari CCNL.
Ciò premesso, l’Istituto ricorda che la sospensione degli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale e assistenziale e non il versamento dei contributi contrattuali e che, sul piano formale, gli importi sospesi vanno esposti nella “DenunciaAziendale”, nella sezione “AltrePartiteACredito”, specificando l’opportuno e corretto codice di sospensione nell’elemento “CausaleACredito” e il relativo importo sospeso nell’elemento “SommeACredito”.
Per maggiore chiarezza, l’INPS riporta poi tre esempi rappresentativi della denuncia aziendale, riguardanti aziende con obblighi contributivi sospesi e:
- versamento di contributi contrattuali;
- conguaglio di somme anticipate per conto dell’INPS e versamento dei contributi contrattuali;
- versamento di contributi contrattuali alla ripresa degli obblighi contributivi.
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