Restituzione delle somme al netto della ritenuta senza onere deducibile
Viene attribuito un credito d’imposta del 30% al sostituto
L’art. 161 della bozza del DL “Rilancio” tenta di risolvere, sia pure in modo non del tutto appagante, il problema delle somme restituite al soggetto erogatore, restituzione che, spesso, avviene al netto della ritenuta.
Si pensi al caso in cui un soggetto, a seguito di sentenza del Tribunale, riceva una indennità imponibile, e la assoggetti a tassazione. Se il verdetto viene ribaltato dalla Corte d’Appello, in base all’art. 10 comma 1 lett. d-bis) del TUIR le imposte pagate vengono recuperate sotto forma di onere deducibile, onere che, eccezionalmente, può essere “riportato in avanti”, sebbene ad alcune condizioni.
L’art. 10 comma 1 lett. d-bis) del TUIR prevede infatti che le somme restituite al soggetto che le ha erogate siano deducibili dal reddito ...
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