ACCEDI
Giovedì, 12 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Possibile integrare l’una tantum di 5.600 euro per mesotelioma non professionale

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 maggio 2020

x
STAMPA

L’INAIL, con la circolare n. 20 pubblicata ieri, fornisce le istruzioni per il riconoscimento, a beneficio dei malati di mesotelioma non professionale o dei relativi eredi, della prestazione una tantum per le annualità 2015-2020, come stabilito dall’art. 1, comma 186 della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Dell’una tantum in esame possono beneficiare, indipendentemente dalla cittadinanza, tutti i soggetti affetti da mesotelioma contratto tramite esposizione familiare a lavoratori impiegati, in Italia, nella lavorazione dell’amianto oppure tramite esposizione ambientale avvenuta sempre sul territorio nazionale. In caso di decesso del soggetto affetto, la prestazione economica è destinata agli eredi.

In riferimento al quantum della prestazione economica, per l’anno 2020, l’importo della prestazione economica è pari a 10.000 euro (art. 11-quinquies del DL 162/2019), contro i 5.600 euro inizialmente previsti per il triennio 2015-2017. Al riguardo, l’INAIL ha precisato che coloro che abbiano beneficiato della prestazione assistenziale una tantum nella misura di 5.600 euro possono richiedere l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell’importo di 10.000 euro.

Si ricorda che la prestazione esaminata (o la sua integrazione) non può cumularsi con quella erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto a causa dell’esposizione di natura professionale ed è erogata, nei confronti degli aventi diritto, in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, a condizione che la documentazione amministrativa e sanitaria sia completa.

Tuttavia, tenendo presente che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, l’art. 42 del dl 18/2020 (conv. L. 27/2020) ha disposto la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020, gli adempimenti e i termini previsti nella circolare in commento sono da intendersi sospesi.

TORNA SU