Sanzione interdittiva per i delitti di falso in bilancio e infedeltà patrimoniale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15139 depositata ieri, ha confermato l’applicazione della sanzione interdittiva del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi per la durata di un anno emessa nei confronti del presidente di una cooperativa per i delitti di falso in bilancio ed infedeltà patrimoniale (rispettivamente disciplinati dagli artt. 2621 c.c. e 2634 c.c.).
Costui era, infatti, accusato di essersi appropriato di somme di denaro per un importo di 340.000 euro e di aver, in seguito, annullato contabilmente il relativo credito a tale titolo vantato dalla cooperativa nei suoi confronti, appostando al conto economico un costo fittizio di pari importo.
Nella medesima qualità aveva affidato ad una società di cui era socio unico e, quindi in conflitto di interessi, incarichi per prestazioni di servizi per complessivi 400.000 euro, provocando alla cooperativa un danno patrimoniale.
Il Tribunale di merito aveva, in proposito, affermato che i prelievi dai conti societari erano indebiti e che da tali conti risultavano bonifici ed assegni diretti sui suoi conti correnti personali e quelli della moglie.
Per i giudici di legittimità, la ricostruzione degli elementi indiziari risulta in armonia con le caratteristiche della fattispecie di infedeltà patrimoniale, nella quale è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: un interesse dell’amministratore in conflitto con quello della società; la deliberazione di un atto di disposizione di beni sociali; un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; il fine specifico, in capo all’agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (Cass. n. 40446/2019).
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