Raccomandazioni della Commissione Ue sui rimborsi con voucher
La Commissione europea, nella Raccomandazione (Ue) 2020/648 del 13 maggio 2020 ha dato alcune indicazioni relativamente ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di COVID-19.
Con l’intenzione di rendere i buoni più “attraenti” rispetto al rimborso in denaro, così da attenuare i problemi di liquidità degli operatori, i voucher dovrebbero essere caratterizzati, tra l’altro, da:
- un periodo minimo di validità di 12 mesi, con rimborso monetario entro 14 giorni dalla relativa data di scadenza, se il buono non è stato riscattato;
- la possibilità di utilizzo per il pagamento di qualunque nuova prenotazione realizzata prima della data di scadenza degli stessi, anche qualora il servizio sia prestato dopo tale data;
- la possibilità di utilizzo per pagare qualunque servizio di trasporto o pacchetto turistico offerto dal vettore o dall’organizzatore;
- la possibilità di estenderne l’uso per effettuare prenotazioni con altri operatori facenti parte dello stesso gruppo di società;
- la trasferibilità ad altro passeggero senza costi aggiuntivi;
- la possibilità di prevedere un valore superiore all’importo dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico o il servizio originariamente prenotato.
La Commissione, inoltre, ha precisato che gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di istituire regimi di garanzia per i buoni, che garantiscano ai passeggeri o ai viaggiatori il rimborso in caso di insolvenza dell’emittente. Qualora tali misure offrano agli operatori un vantaggio sotto forma di miglioramento della liquidità, essi costituirebbero aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 paragrafo 3 lett. b) del TFUE e devono essere notificati alla Commissione affinché ne valuti la compatibilità con il mercato interno. Lo stesso vale per gli eventuali regimi di sostegno alla liquidità che gli Stati intendano porre in essere a favore degli operatori dei settori dei viaggi e dei trasporti, nel caso in cui tali sostegni non siano concessi a condizioni di mercato.
Se, invece, gli Stati membri decidono di soddisfare le richieste di rimborso dei passeggeri o dei viaggiatori a seguito del fallimento dell’operatore, unicamente a vantaggio dei passeggeri e dei viaggiatori, tale misura non costituirebbe un aiuto di Stato e potrebbe essere attuata senza previa approvazione della Commissione.
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