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NOTIZIE IN BREVE

Definiti i codici conguaglio per i trattamenti di CIG COVID-19

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 maggio 2020

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Con il messaggio n. 1997, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni per i datori di lavoro beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga di cui al DL 9/2020 e DL 18/2020) che decidono di anticipare la prestazione ai propri dipendenti, con successivo recupero delle somme tramite conguaglio contributivo.
In particolare, l’Istituto previdenziale ha inteso agevolare i predetti datori di lavoro nell’individuare i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni da indicare nel flusso UniEmens.

A tal fine, l’INPS ha disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione “DenunciaAziendale” della denuncia UniEmens.
Inoltre, il codice di conguaglio è reperibile nel sito www.inps.it, all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” - “Dati complementari” accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti.
Ancora, l’INPS ricorda che le imprese che hanno richiesto il pagamento diretto sono tenute ad inviare il modello “SR41” semplificato, per consentire il calcolo e la liquidazione della prestazione.

Operativamente, il flusso UniEmens, per i lavoratori destinatari del pagamento diretto per l’intero mese, va valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza indicare le settimane e l’evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di CIG a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dalla CIG a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.

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