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Regole IVA sul mandato anche con operazioni esenti

/ REDAZIONE

Sabato, 16 maggio 2020

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 132/2020, pubblicata ieri, verte sulle modalità di fatturazione al ricorrere dell’esistenza di un mandato di rappresentanza tra una società che si occupa della “gestione e del trattamento del benessere delle persone, comprendente aspetti sia sanitari che non sanitari” e professionisti che operano in regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 (effettuando “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”).

Sussistendo un rapporto di mandato senza rappresentanza, l’art. 3 comma 3 ultimo periodo del DPR 633/72 prevede che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.

Come già chiarito in precedenza, il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante (risoluzione n. 250/2002). In tal caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, a norma del richiamato art. 3 comma 3 del DPR 633/72.

Giova, inoltre, ricordare che la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante (cfr. R.M. n. 6/98, n. 146/99 e n. 170/99).
Nella fattispecie oggetto della risposta a interpello, la società dovrà emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da IVA, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, ricevendo fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi.

Nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da IVA è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla società al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b) del DPR 633/72.

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