Esenzione per i marittimi anche per i cittadini stranieri
La risposta a interpello n. 134 di ieri, 20 maggio 2020, conferma che, a norma dell’art. 5 comma 5 della L. 88/2001, è escluso dalla base imponibile IRPEF il reddito derivante dall’attività prestata da lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera (nella fattispecie, statunitense) per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la nozione di “lavoratori marittimi italiani” non comprende solo i soggetti con cittadinanza italiana, ma anche i cittadini stranieri residenti ai fini fiscali in Italia in virtù di una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede clausole di non discriminazione.
Nel caso in esame, i benefici sono stati accordati a un cittadino spagnolo, residente in Italia, imbarcato su una nave battente bandiera estera in virtù del principio sancito dall’art. 23 della Convenzione Italia-Spagna, secondo cui i cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo diversi o più onerosi di quelli cui sono assoggettati i cittadini di tale altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
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