Le modifiche al programma formativo dei revisori impattano sul protocollo d’intesa MEF-CNDCEC
Nell’Informativa n. 51/2020 il CNDCEC evidenzia come, a seguito dell’aggiornamento del programma di formazione dei revisori legali per l’anno 2020 (avvenuto con la determina n. 64268 del 12 maggio 2020 del Ragioniere generale dello Stato), si sia reso necessario modificare anche gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d’intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo dei revisori legali.
Si ricorda che il programma formativo aggiornato tiene conto non solo delle disposizioni emanate in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica e dei relativi effetti sulla disciplina del bilancio d’esercizio e consolidato, ma anche della necessità di definire per alcuni argomenti (quali crisi d’impresa, antiriciclaggio, codice del terzo settore) una nuova articolazione che dà origine a una diversa classificazione dei relativi crediti tra caratterizzanti e non caratterizzanti. Di conseguenza, taluni eventi già accreditati, ma non ancora svolti, con i codici materia D.4.20, B.3.1 e C.2.8, potrebbero richiedere una nuova valutazione da parte del Consiglio nazionale.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al programma formativo, si è reso necessario individuare alcuni nuovi codici materia non caratterizzanti e apportare le opportune modifiche al portale FPC. In particolare, si fa riferimento ai seguenti codici:
- B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio;
- C.9.1 Le tipologie di enti non profit;
- C.11.4 Controllo di gestione e indicatori di performance;
- D.3.11 Il bilancio;
- D.3.26 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche;
- D.4.1 I concetti di insolvenza e crisi.
Tali codici, prima della modifica del programma formativo MEF, erano classificati come “non utili” per la revisione legale, mentre ora sono classificati come “non caratterizzanti” la revisione legale e, pertanto, si rende necessario l’aggiornamento della situazione dei crediti formativi conseguiti dagli iscritti agli ordini professionali.
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