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Nessuna rettifica del modello CIM con conferimento d’azienda

/ REDAZIONE

Martedì, 26 maggio 2020

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 143, ha chiarito che, per fruire del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1 comma 98-108 della L. 208/2015, la società conferitaria non deve inviare un nuovo modello “CIM” rettificativo della comunicazione presentata dalla conferente.

In particolare, viene precisato che la società conferitaria, per utilizzare in compensazione il credito d’imposta maturato dalla società conferente, non ha la necessità di rettificare il modello CIM (presentato dalla conferente), ma deve compilare il modello F24 indicando:
- nel campo codice fiscale, il proprio codice fiscale (codice fiscale della conferitaria);
- nel campo codice fiscale contribuente coobbligato, erede (...), il codice fiscale della società conferente;
- nel campo codice identificativo, il codice “62”.

Si evidenzia, inoltre, che ciascuna società può verificare nel proprio cassetto fiscale i crediti d’imposta di cui è intestataria con i rispettivi importi.

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