Solo i non residenti «Schumacker» possono dedurre i contributi INPS
Con la risposta a interpello n. 148 pubblicata ieri, 26 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i soggetti non residenti possono dedurre i contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (INPS) solo se rientrano tra i c.d. “non residenti Schumacker”.
Le persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia sono infatti soggetti passivi IRPEF con riferimento al relativo reddito complessivo formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (artt. 2, 3 e 23 del TUIR).
Per quanto riguarda gli oneri che possono essere dedotti da tale reddito complessivo, l’art. 24 comma 2 del TUIR considera, come regola generale, solo gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 del precedente art. 10. Poiché tale elencazione è da ritenersi tassativa, non possono essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR, vale a dire i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Ai fini della determinazione del reddito prodotto in Italia, i contributi previdenziali versati nel nostro Paese da un soggetto residente all’estero non possono quindi trovare riconoscimento fiscale, a meno che si rientri nell’eccezione prevista dal comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR, in relazione ai c.d. “non residenti Schumacker”, cioè i soggetti non residenti che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo, i quali possono beneficiare di deduzioni e detrazioni d’imposta altrimenti non riconosciute ai non residenti, a condizione che:
- nel proprio Stato di residenza non godano di benefici fiscali analoghi;
- lo Stato estero assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
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