Rimborsi per chi ha estinto anticipatamente l’APE gestiti dalla Struttura territoriale INPS
Con la circolare n. 63 pubblicata ieri l’INPS ha illustrato gli aspetti organizzativi, operativi e contabili della gestione delle istanze di rimborso parziale o integrale della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria)
Per rispondere in maniera efficace alle istanze dei pensionati o dei soggetti che hanno estinto anticipatamente il finanziamento, aventi diritto al rimborso di quota parte della commissione di accesso al Fondo di Garanzia a suo tempo versata e in considerazione del fatto che, per gli specifici adempimenti, sul sito istituzionale dell’INPS sono disponibili tutte le informazioni utili all’emissione dei relativi mandati di pagamento, la circolare informa che con decorrenza immediata:
- la gestione dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo di Garanzia viene attribuita alle Strutture territoriali, nell’ambito delle linee di prodotto e servizio a presidio della funzione “Assicurato pensionato”, che hanno in carico la pensione del soggetto ex “apista”;
- qualora l’estinzione del finanziamento sia avvenuta prima del pensionamento, la gestione dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo è attribuita alla Struttura territoriale, nell’ambito delle linee di prodotto e servizio a presidio della funzione “Assicurato pensionato”, che ha accolto la domanda di certificazione dell’Ape presentata al momento della richiesta del finanziamento.
La circolare inoltre detta le istruzioni operative sia in caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia che in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Infine, nel caso in cui la Struttura territoriale riceva la domanda di rimborso della commissione di accesso al Fondo, a seguito del decesso del soggetto “Apista”, per il quale esiste un piano chiuso per estinzione o per pensionamento anticipato e per il quale non è stato erogato il rimborso, effettuate tutte le verifiche relative al diritto del richiedente nella qualità di successore del de cuius, la Struttura territoriale potrà verificare l’importo da rimborsare accedendo all’applicativo “Quote Quinto”.
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