Precluso il rimborso IVA alla stabile organizzazione che effettua importazioni
L’effettuazione di un’importazione, da parte di una società non residente, mediante la propria stabile organizzazione in Italia, preclude l’accesso al rimborso di cui all’art. 30 comma 2 lett. e) del DPR 633/72. A tale conclusione giunge la risposta a interpello. n 160, pubblicata ieri, 29 maggio 2020.
Per espressa previsione normativa, dunque, alla stabile organizzazione è precluso l’accesso al rimborso del credito IVA sulla base del presupposto di cui alla lett. e) dell’art. 30 comma 2 del DPR 633/72, perché riservato esclusivamente a quei soggetti non stabiliti per i quali non sussiste alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato in cui hanno maturato il credito. Ciò, peraltro, può verificarsi anche qualora un soggetto non stabilito abbia una sede secondaria che non partecipi alla realizzazione delle operazioni poste in essere dallo stesso, secondo quanto dispone la normativa comunitaria di riferimento (cfr. art. 53 del Regolamento Ue n. 282/2011).
Sul piano dichiarativo, il quadro VX dovrà essere compilato unicamente nel modulo n. 01. Pertanto, l’IVA a credito potrà essere “recuperata” dal soggetto passivo non residente mediante riporto in detrazione o compensazione all’anno successivo oppure mediante istanza di rimborso al ricorrere di uno degli altri presupposti di cui all’art. 30 comma 2 del DPR 633/72, fatta eccezione per la suddetta lettera e).
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