Massofisioterapisti ancora esclusi dall’esenzione IVA
La risposta a interpello di consulenza giuridica n. 8/2020, pubblicata ieri, ha confermato che resta invariato il quadro normativo riferito ai massofisioterapisti e che, pertanto, non è applicabile il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, come aveva già indicato la risoluzione n. 96/2012.
Il suddetto regime di esenzione è previsto per le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” (presupposto oggettivo), “nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza” (presupposto soggettivo), ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie ovvero individuate con apposito decreto ministeriale.
In merito al presupposto soggettivo previsto all’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72, nella risposta a consulenza giuridica n. 8/2020 di ieri si osserva che:
- è necessaria la sussistenza in capo al prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste (cfr. Corte di Giustizia Ue, sentenza del 10 settembre 2002 relativa al procedimento C-141/00; risoluzione n. 128/2011);
- solo le prestazioni mediche che sono poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie oppure per effetto dell’elencazione di cui al DM 17 maggio 2002.
Sul piano della detraibilità IRPEF delle prestazioni rese dal massofisioterapista, invece, si osserva che:
- le prestazioni erogate dal massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019 sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione IRPEF ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
- l’iscrizione del singolo operatore negli elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, è il termine più congruo per la fattispecie in esame;
- le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020, nei sopra richiamati elenchi speciali a esaurimento “sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali è possibile riconoscere la detrazione”.
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