Riportabilità di eccedenze di interessi attivi nelle fusioni in cerca di chiarimenti
Nel silenzio della norma, si potrebbe sostenere che sono liberamente riportabili in avanti dalla società incorporante o risultante dalla fusione
A partire dal periodo d’imposta 2019, ai sensi dell’art. 96 del TUIR, i contribuenti possono riportare in avanti le eccedenze di interessi attivi.
In caso di fusione, l’art. 172, comma 7 del TUIR nulla dispone in materia di riportabilità di tali eccedenze. Nel silenzio della norma, potrebbe quindi sostenersi che le eccedenze di interessi attivi siano liberamente riportabili in avanti da parte della società incorporante o risultante dalla fusione.
Sul punto, sarebbe, a ogni modo, opportuno un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria volto a coprire anche la sorte delle eccedenze di ROL.
L’art. 172, comma 7 del TUIR stabilisce che gli interessi passivi indeducibili delle società partecipanti alla fusione, oggetto di riporto in avanti in base all’art. ...
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