Esenzione da ritenuta per il beneficiario effettivo comunitario
Secondo la Cassazione, è tale anche la società che ritrasferisce a terzi gli interessi, se esercita nel proprio Stato un’attività finanziaria articolata
La Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 14756 depositata ieri, che compete pienamente l’esenzione da ritenuta prevista nei rapporti intracomunitari dall’art. 26-quater del DPR 600/73 nel momento in cui la controllante estera, pur “rigirando” a terzi gli interessi percepiti dalla società italiana, possa comunque qualificarsi come beneficiaria effettiva dei proventi.
Si tratta, a quanto consta, della prima pronuncia della giurisprudenza di legittimità italiana sul tema dopo lo “spartiacque” posto dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 26 febbraio 2019 cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 (la seconda delle c.d. “sentenze danesi”). Dopo tale sentenza la prassi dell’Agenzia delle Entrate ...
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