Visto di conformità per la cessione dell’IRES alla consolidante
Deve essere apposto anche sulla dichiarazione del cedente perché il credito deve essere certificato al momento della cessione
Anche per le società che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale, valgono le disposizioni per le quali i contribuenti che utilizzano in compensazione c.d. “orizzontale” i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97.
Secondo quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 settembre 2014, nell’ipotesi in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia diverso da quello che lo ha generato (come si verifica, ad esempio, ...
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