Mediazione che accerta l’usucapione tassata oltre la franchigia di 50.000 euro
Agli accordi di conciliazione che accertano l’usucapione, derivanti da procedure di mediazione, trova applicazione la medesima disciplina impositiva degli atti giudiziari che accertano l’usucapione, individuata dalla nota II-bis all’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ma trova applicazione anche la franchigia individuata dall’art. 7 comma 3 del DLgs. 28/1010 per i verbali di mediazione.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 31 luglio 2020 n. 235, in cui viene esaminata la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’accordo di mediazione con il quale le parti accertano l’intervenuta usucapione avente ad oggetto un immobile.
L’Agenzia afferma, in coerenza con quanto sostenuto dal Notariato nello Studio n. 156-2014/T, che il medesimo regime previsto per gli atti giudiziari che accertano l’usucapione (ovvero l’imposta di registro proporzionale, nella misura prevista per i trasferimenti immobiliari) debba essere applicato anche agli accordi conciliativi aventi a oggetto l’accertamento dell’usucapione di beni immobili, formati ai sensi del DLgs. n. 28/2010.
Però, a norma dell’art. 17 commi 2 e 3 del DLgs. 28/2010:
- tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- il verbale di accordo di mediazione “è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
Tale regime di favore, in quanto funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, trova applicazione – afferma l’Agenzia – anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti immobiliari di godimento.
Quindi, nel caso di specie, riguardante un verbale di accordo di mediazione che accerta l’avvenuta usucapione di beni immobili, l’imposta proporzionale di registro è dovuta per la parte eccedente il valore di 50.000 euro.
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