La rottamazione estingue l’intervento dell’Agente della riscossione nell’espropriazione della banca
L’art. 3 comma 13 lettera b) del DL 119/2018 prevede che “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Può però accadere che l’Agente della riscossione non abbia disposto, in prima persona, il pignoramento, ma abbia esercitato il diritto di intervento in procedure espropriative intentate da altri creditori, come gli istituti di credito.
Nella risposta a interpello dell’Agenzia Entrate n. 263 di ieri è stato affermato che, considerato l’effetto estintivo derivante dal pagamento della prima rata, deve estinguersi anche l’intervento effettuato dall’Agente della riscossione in procedure espropriative iniziate da terzi.
Salvo non si sia ormai tenuto l’incanto con esito positivo, cosa non avvenuta nella specie in ragione di una conversione del pignoramento.
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