In formato elettronico la fattura del CTU all’Amministrazione della Giustizia
Con il principio di diritto n. 13 pubblicato ieri, 12 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture emesse dai consulenti tecnici di ufficio (CTU) nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia devono essere trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio.
Si applica, infatti, l’obbligo previsto dall’art. 1 commi 209 e ss. della L. 244/2007 in relazione alle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
Tale obbligo sussiste nonostante i compensi percepiti dai CTU non siano assoggettati a IVA con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), in quanto l’Amministrazione della Giustizia non effettua il pagamento.
D’altronde, l’applicazione del predetto meccanismo comporterebbe l’onere, per la parte obbligata a pagare il compenso del CTU, di versare a quest’ultimo soltanto l’imponibile, mentre l’IVA relativa alla citata prestazione dovrebbe essere riversata all’Amministrazione della Giustizia affinché la versi all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).
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