Trattamenti di integrazione salariale per 18 settimane fino a fine anno
Le 18 settimane di integrazioni salariali sono fruibili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020
Ai sensi dell’art. 1 del DL 104/2020, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020) per complessive 18 settimane da collocare nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Le prime 9 settimane concesse dall’art. 1 del DL 104/2020 non richiedono contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro che le utilizzano, fermo restando che le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020, ma collocate, anche parzialmente, in periodi successivi ...
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