Termini brevi di liquidazione nel fallimento
I tempi di realizzo dell’attivo sono stringenti e derogabili solo in casi eccezionali e motivati
La disposizione originaria relativa al programma di liquidazione del fallimento, come si ricava dalla prima formulazione dell’art. 104-ter del RD 267/42, aveva previsto un unico termine di deposito essenziale, stabilito in sessanta giorni dalla redazione dell’inventario.
Scadenza, ben si comprende, sostanzialmente mobile in quanto ancorata alla conclusione delle operazioni di inventario, sovente influenzate da una serie di fattori capaci di ritardarne la conclusione (non ultimo quello della non sempre pronta disponibilità del cancelliere, organo, ancor oggi, necessariamente deputato alla redazione in forma analitica del processo verbale).
Nelle prime applicazioni si era manifestato un deleterio, ma invalso, uso del curatore di strumentalizzare detto termine, con un voluto e determinato ...
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