Proroga del blocco dei licenziamenti con scadenza individuale variabile
La misura vale per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dell’integrazione salariale da COVID-19 ovvero dell’esonero dei contributi
L’art. 14 del DL 104/2020 proroga “a scadenza individuale variabile” il blocco dei licenziamenti collettivi e di quelli individuali per giustificato motivo.
Nel dettaglio, il blocco concerne:
- le procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91, ivi comprese quelle avviate prima del 23 febbraio 2020, ma che a tale data risultavano ancora pendenti (per queste, più che di una proroga del blocco, si tratta di una proroga dello stato di sospensione);
- la facoltà di recesso del datore di lavoro dal contratto per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, nonché le procedure in corso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 7 della L. 604/1966 (anche per queste, più che di una proroga del blocco, si tratta di
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41