L’ente territoriale applica la nuova disciplina delle ritenute negli appalti
L’obbligo riguarda però solo l’attività svolta di natura «commerciale», in base alla disciplina delle imposte dirette
Con la risposta a interpello n. 313 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i soggetti pubblici, quali ad esempio gli enti territoriali (il quesito era stato posto da un Comune), devono applicare la disciplina contenuta nell’art. 17-bis del DLgs. 241/97 in materia di versamento delle ritenute, nel caso in cui sussista la “natura commerciale dell’attività svolta, diversa da quella istituzionale, in base alle regole previste ai fini delle imposte dirette, a nulla rilevando la natura commerciale ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto”.
L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 è stato introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, al fine di arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, relative
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