Superbonus per gli interventi sulle unità immobiliari delle persone fisiche
Non è condivisibile la posizione dell’Agenzia delle Entrate che limita la fruizione del superbonus ai soli immobili residenziali
Ai sensi della lett. b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, il “superbonus al 110%” si applica sugli interventi di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, “su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10”.
A sua volta, il comma 10 stabilisce che le persone fisiche “private” “possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.
La lettura del combinato disposto dei due commi si presta a legittimi dubbi circa la portata del medesimo,
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