Procedure riviste anche per cooperative, start up e PMI innovative
Precisate le relazioni tra cancelleria del Tribunale e ufficio del Registro delle imprese
In sede di conversione in legge (la L. 120/2020) del DL 76/2020 (c.d. DL “Semplificazioni”) si è provveduto anche ad apportare modifiche agli artt. 2492 e 2495 c.c.
Ai sensi dell’art. 2492 c.c., compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi
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