Consulenza finanziaria e trasmissione ordini con esenzione IVA
Riconosciuta l’unicità della prestazione e la riconducibilità alle operazioni di «negoziazione»
È applicabile il regime di esenzione IVA alle prestazioni di consulenza finanziaria fornite unitamente al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini relativi agli strumenti intermediati.
Si tratta di un’operazione unica, qualificabile come attività relativa a servizi di negoziazione titoli, per la quale l’esenzione IVA è riconosciuta dall’art. 10 comma 1 nn. 4) e 9) del DPR 633/72.
L’importante chiarimento è stato reso ieri dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 372/2020.
Nel caso esaminato dall’Agenzia, una SIM fornisce una prestazione di servizi in materia di investimento mobiliare, in abbinamento al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini relativi agli strumenti finanziari, addebitando al cliente un corrispettivo forfettario ...
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