Isolamento di pareti interne di alloggi nei condomini tra gli interventi «trainati»
L’Amministrazione finanziaria precisa che devono però essere eseguiti congiuntamente agli interventi «trainanti» sulle parti comuni condominiali
Il superbonus del 110% introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 spetta per taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”) nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”; per un approfondimento si veda l’apposita Scheda di aggiornamento).
Sull’argomento è tornata l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 408 pubblicata ieri.
Nei condomini, ai fini della detrazione nella misura del 110%, i lavori possono essere effettuati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative
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