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Agevolazione prima casa sulla quota dell’immobile pignorato

/ REDAZIONE

Sabato, 26 settembre 2020

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Nel caso in cui, a seguito di procedura di aggiudicazione, l’intera proprietà dell’immobile venga trasferita a favore del soggetto che era già originariamente titolare del 50% di esso in proprietà indivisa, sarà assoggettato a imposizione il solo trasferimento del 50% dell’immobile (e non l’intero, anche se il decreto di aggiudicazione ha formalmente a oggetto il trasferimento dell’intero).
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 410, pubblicata ieri.

In questo caso – precisa l’Agenzia – in cui il terzo pignorato e aggiudicatario, già titolare del 50% dell’immobile, sia in possesso delle condizioni agevolative di prima casa, potrà trovare applicazione l’aliquota dell’imposta di registro del 2% (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), configurandosi un’ipotesi di acquisto di un’ulteriore porzione dell’immobile già prima casa (per la quale in più occasioni l’Amministrazione ha riconosciuto la spettanza del beneficio, cfr. circ. n. 38/2005).

Inoltre, rileva l’Agenzia, il fatto che, nel caso di specie, il decreto di aggiudicazione riguardi il trasferimento della proprietà integrale dell’immobile, comporterebbe una “trascrizione a favore e contro relativa alla quota del 50%“, che potrebbe consentire di applicare il beneficio anche facendo applicazione della previsione di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

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