Solo la società fa valere il dolo del terzo
L’assenza di rappresentanza non può essere invocata né dai soci né dagli altri amministratori
Ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., gli amministratori di srl hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Tale disciplina è stata attentamente esaminata dalla sentenza 10 settembre 2020 n. 12160 del Tribunale di Roma, per concludere nel senso che la violazione dei limiti convenzionali al potere rappresentativo degli amministratori non dà luogo ad un vizio di invalidità o all’inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Soltanto la società, inoltre, è legittimata, in presenza degli elementi indicati dal secondo comma dell’art. ...
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