Dopo la somministrazione irregolare il rapporto con l’utilizzatore è autonomo
Per il rapporto nuovo che si costituisce dopo l’illegittimità al lavoratore deve applicarsi il trattamento retributivo e normativo applicato dall’utilizzatore
La Cassazione, con la sentenza n. 22066 depositata ieri, 13 ottobre 2020, si è pronunciata in materia di somministrazione irregolare, fornendo interessanti chiarimenti in relazione al trattamento retributivo applicabile al lavoratore a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità della somministrazione e della successiva costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice.
I giudici di legittimità hanno chiarito che nella suddetta ipotesi, indipendentemente dalla tipologia di irregolarità che ha reso il contratto di somministrazione illegittimo, il rapporto di lavoro che si costituisce con l’utilizzatore è nuovo e distinto rispetto al precedente, funzionale alla somministrazione, con conseguente applicazione del trattamento
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