L’acquisto con scrittura non autenticata registrata entro un anno salva la prima casa
Il nuovo immobile deve essere adibito ad abitazione principale
Per evitare la decadenza dal beneficio, in ipotesi di alienazione infraquinquennale della prima casa, è necessario procedere, entro un anno, all’acquisto di un “altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. A tal fine, è idoneo anche un atto di acquisto stipulato mediante scrittura non autenticata, purché sia registrato (atteso che, in tal modo, l’atto acquista data certa). Invece, il fatto che l’atto di compravendita non sia trascritto non rileva ai fini dell’esclusione della decadenza.
Questo principio è sancito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22488, depositata ieri.
Si rammenta che, a norma del comma 4 della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, si configura la decadenza dall’agevolazione
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