Azioni proprie senza effetti per l’adesione al consolidato fiscale
Per verificare il requisito del controllo per la tassazione di gruppo, le azioni proprie sono equiparate alle azioni prive di diritto di voto
Per poter esercitare l’opzione per il consolidato fiscale nazionale ex art. 117 e ss. del TUIR, occorre che tra consolidante e consolidata sussista un rapporto di controllo, di cui al n. 1 dell’art. 2359 comma 1 c.c.
Tale condizione deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio per il quale la società consolidante e la società consolidata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione.
Inoltre, è necessario considerare che il requisito del controllo “civilistico” non è sufficiente. Si deve applicare anche l’art. 120 comma 1 del TUIR il quale richiede che contemporaneamente la consolidante debba possedere:
- una partecipazione al capitale sociale della società consolidata in misura superiore al 50% (escluse le azioni prive del diritto di voto in assemblea ...
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