Compensazioni orizzontali nel concordato come nel fallimento
Usabili i crediti tributari sorti durante la procedura per pagare debiti fiscali dello stesso periodo, a prescindere da pregresse passività iscritte a ruolo
L’art. 31, comma 1 del DL 78/2010 stabilisce il divieto di compensazione orizzontale (art. 17 del DLgs. 241/1997) dei crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali
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