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FISCO

Compensazioni orizzontali nel concordato come nel fallimento

Usabili i crediti tributari sorti durante la procedura per pagare debiti fiscali dello stesso periodo, a prescindere da pregresse passività iscritte a ruolo

/ Michele BANA

Sabato, 14 novembre 2020

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L’art. 31, comma 1 del DL 78/2010 stabilisce il divieto di compensazione orizzontale (art. 17 del DLgs. 241/1997) dei crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto. Sono, tuttavia, riscontrabili delle eccezioni con riferimenti ai contribuenti in stato di crisi o insolvenza, desumibili dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate.

Relativamente ai crediti fiscali maturati nel corso del fallimento, la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2011 – coerentemente con l’art. 56 del RD 267/42 e la ris. Agenzia delle Entrate n. 279/2002 – precisò che la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in

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