Compensazioni orizzontali nel concordato come nel fallimento
Usabili i crediti tributari sorti durante la procedura per pagare debiti fiscali dello stesso periodo, a prescindere da pregresse passività iscritte a ruolo
L’art. 31, comma 1 del DL 78/2010 stabilisce il divieto di compensazione orizzontale (art. 17 del DLgs. 241/1997) dei crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto. Sono, tuttavia, riscontrabili delle eccezioni con riferimenti ai contribuenti in stato di crisi o insolvenza, desumibili dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate.
Relativamente ai crediti fiscali maturati nel corso del fallimento, la circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2011 – coerentemente con l’art. 56 del RD 267/42 e la ris. Agenzia delle Entrate n. 279/2002 – precisò che la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41