Presunzione di distribuzione di utili anche con costi indeducibili
Prevale la tesi favorevole al Fisco: con l’ordinanza n. 25501/2020 la Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente
In caso di società a ristretta base partecipativa si presumono distribuiti ai soci anche i maggiori redditi occulti della società derivanti dal recupero di costi ritenuti indeducibili.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 25501 del 12 novembre 2020, ha respinto il ricorso di un contribuente. Confermato dunque l’esito della C.T. Reg., secondo cui spettava al contribuente l’onere della prova contraria.
Col proprio ricorso in Cassazione l’uomo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. nonché dell’art. 39 del DPR 600/1973, ritenendo che solo in caso di maggiori ricavi in nero potesse applicarsi la presunzione di distribuzione ai soci visto che solo in tal caso poteva ritenersi che maggiori somme di denaro fossero entrate nelle casse della
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