Incostituzionale l’indeducibilità IMU sugli immobili strumentali per il 2012
Per la Consulta sono invece legittime le previsioni di deducibilità parziale relative ai periodi successivi
La Corte Costituzionale, con comunicato stampa di ieri, 19 novembre 2020, ha reso noto di aver esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi, per il periodo 2012, accogliendo l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla C.T. Prov. Milano.
In particolare, la questione riguarda l’art. 14 comma 1 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 che, nella sua formulazione originaria, prevedeva l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi (e dall’IRAP).
La C.T. Prov. Milano, secondo quanto riportato dal comunicato, ha eccepito il contrasto della suddetta indeducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali con gli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41