Attestazione della liquidità del patrimonio minimo per il RUNTS non agevole
L’incombenza è richiesta al revisore dal nuovo art. 16 del decreto istitutivo del Registro
In sede di acquisizione della personalità giuridica sia gli enti attualmente operanti come non riconosciuti ai sensi del libro primo c.c. che quelli di nuova costituzione che vogliano iscriversi al RUNTS utilizzando il c.d. sistema normativo, dovranno attestare la sussistenza del patrimonio minimo.
Tale patrimonio, ai sensi dell’art. 22, comma 4 del DLgs. 117/2017 (CTS) sarà pari a 15.000 euro per le associazioni riconosciute e a 30.000 euro per le fondazioni.
In merito alla sussistenza di tale patrimonio non vi saranno particolari problemi qualora lo stesso sarà apportato in denaro. In questi casi, infatti l’art. 16 del DM 106/2020 prevede che tale disponibilità dovrà risultare da apposita certificazione bancaria, o da deposito della somma su un conto corrente intestato al notaio,
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