Superbonus per immobili non abitativi se dopo cambia la destinazione d’uso
In caso di accorpamento di due distinti immobili, il miglioramento energetico deve essere attestato per l’intero edificio risultante
Il superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, può trovare applicazione per gli interventi effettuati su un immobile a destinazione non residenziale che, a seguito degli interventi, vede variare la propria destinazione d’uso a residenziale, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo.
Nel caso in cui i lavori determinino l’accorpamento di due distinti immobili in un unico edificio, è però necessario che il requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche (oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), di cui al comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020, possa essere attestato con riguardo all’intero
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