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Superbonus per immobili non abitativi se dopo cambia la destinazione d’uso

In caso di accorpamento di due distinti immobili, il miglioramento energetico deve essere attestato per l’intero edificio risultante

/ Enrico ZANETTI

Sabato, 28 novembre 2020

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Il superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, può trovare applicazione per gli interventi effettuati su un immobile a destinazione non residenziale che, a seguito degli interventi, vede variare la propria destinazione d’uso a residenziale, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo.

Nel caso in cui i lavori determinino l’accorpamento di due distinti immobili in un unico edificio, è però necessario che il requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche (oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), di cui al comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020, possa essere attestato con riguardo all’intero

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