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Sabato, 21 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Convenzioni limitate per le successioni e donazioni internazionali

In assenza di Trattato, spetta comunque il credito d’imposta ex art. 26 del DLgs. 346/90

/ Riccardo BARONE

Mercoledì, 2 dicembre 2020

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Nonostante la doppia imposizione sulle successioni e donazioni transnazionali sia un fenomeno alquanto comune, a livello globale il numero di Convenzioni fiscali in materia attualmente in vigore è alquanto limitato. L’Italia ha concluso solo sette trattati in materia di imposta di successione con Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia (quest’ultima concerne anche l’imposta di donazione).

In merito all’ambito territoriale di applicazione dell’imposta di successione e donazione, il DLgs. n. 346/90 prevede che siano soggetti a tassazione tutti i beni trasferiti, compresi quelli situati all’estero, laddove il de cuius/donante sia residente in Italia al momento del decesso/della donazione (indipendentemente dalla sua cittadinanza),

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