Intermediario come sostituto di imposta per le prestazioni LPP
Così si beneficia dell’imposizione del 5% sulle somme corrisposte in Italia dalla gestione della previdenza professionale della Svizzera
L’art. 55-quinquies del DL 24 aprile 2017 n. 50, ha aggiunto all’art. 76 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, il comma 1-bis, secondo cui “la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 27 gennaio 2020 n. 3, ha chiarito al riguardo che il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, ...