Liberalità indirette accertate dalle Entrate con imposta di donazione all’8%
La Cassazione conferma l’interpretazione adeguatrice già adottata dall’Amministrazione finanziaria
Il coordinamento tra le norme che hanno reintrodotto l’imposta sulle donazioni (art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006) ed il DLgs. 346/90 (testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni) impongono di fornire un’interpretazione adeguatrice dell’art. 56-bis del DLgs. 346/90, in base alla quale, in presenza di liberalità indirette “accertate” dall’Amministrazione finanziaria a seguito di “dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi” (ex art. 56-bis comma 1 del DLgs. 346/90) è dovuta l’imposta di donazione con l’aliquota massima (8%) e le franchigie oggi esistenti (ad esempio, 1 milione di euro per il coniuge ed i parenti in linea retta).
Lo afferma la
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41