Il rinvio dell’udienza non ammette limitazioni
La discussione orale deve essere garantita se viene chiesta
L’art. 27 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 ha previsto che, in presenza di limitazioni per la circolazione o altre situazioni che possano mettere in pericolo la vita o l’incolumità dei soggetti interessati dal processo tributario, il Presidente della Commissione tributaria provinciale e regionale possono autorizzare, anche parzialmente, con decreto motivato che le udienze pubbliche, camerali e le camere di consiglio si svolgano con collegamento da remoto.
La norma ha determinato il sorgere di dubbi di legittimità e critiche, in considerazione della quasi impossibilità ad ottenere l’udienza con collegamento da remoto, situazione che genera un’evidente lesione del diritto al contraddittorio orale, ogniqualvolta la parte chieda la trattazione orale, ma ottenga come unica alternativa ...
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